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L'esercizio dei circhi equestri e delle singole attivita' dello spettacolo viaggiante incluse nell'elenco di cui allo articolo 4, e' subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le organizzazioni sindacali degli esercenti e dei lavoratori e, in caso di parere difforme o negativo, sentita la commissione consultiva prevista dall'articolo 3. L'autorizzazione e' concessa previa valutazione dei requisiti tecnico-professionali del richiedente. Per ogni attivita' autorizzata il Ministero del turismo e dello spettacolo rilascia all'esercente apposito contrassegno che dovra' essere apposto permanentemente ed in maniera visibile all'esterno dell'impianto. L'autorizzazione e' sottoposta annualmente a revisione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Testo in vigore dal 10 aprile 1968 al 15 dicembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;337~art6 · fonte su Normattiva