Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Spese di giustizia - Contributo unificato nel processo tributario - Calcolo dell'ammontare dovuto per il ricorso in appello avverso più atti impositivi - Riferimento al valore della lite determinato "per ciascun atto impugnato" - Denunciata imposizione di onere eccessivo e irrazionale per l'accesso alla giustizia tributaria, disparità di trattamento rispetto al processo civile e a quello amministrativo, lesione del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale contro gli atti della PA, violazione di diritti (ad un processo equo e ad un ricorso effettivo) garantiti dalla CEDU - Incompleta descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo e conseguente inadeguatezza della motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È dichiarata manifestamente inammissibile, per incompleta descrizione della fattispecie concreta e (conseguente) inadeguatezza della motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 598, lett. a), della legge n. 147 del 2013, in combinato disposto con l'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, censurato dalla Commissione tributaria regionale della Campania - in riferimento agli artt. 3, 24, 113 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6, 13 e 18 della CEDU - nella parte in cui, ai fini della determinazione del contributo unificato dovuto, nei processi tributari, in caso di ricorso avverso più atti impositivi, prevede che il valore della lite venga determinato "per ciascun atto impugnato, anche in appello," ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992 e s.m. [anziché in base al totale dei tributi richiesti]. Pur censurando l'art. 14, comma 3-bis, nella formulazione successiva alla legge n. 147 del 2013, il giudice rimettente non dà conto dell'applicabilità di quest'ultima al contributo contestato nel giudizio a quo, non essendo indicata, né evincibile dall'ordinanza di rimessione, la data di iscrizione a ruolo del ricorso per il quale sarebbe stato parzialmente evaso il contributo, ciò che impedisce alla Corte costituzionale la necessaria verifica della rilevanza della questione. Le lacune dell'ordinanza di rimessione riguardanti le circostanze da cui dipende l'applicabilità (in specie, ratione temporis) della norma censurata impediscono alla Corte costituzionale la necessaria verifica della rilevanza della questione, con conseguente manifesta inammissibilità della stessa. ( Precedenti citati: ordinanze n. 196 del 2016, n. 148 del 2015, n. 176 del 2014 ).
Riguarda ancheart. 14 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 1 legge 147/2013
Contenzioso tributario - Assistenza e difesa - Controversie di valore superiore a lire 5.000.000 - Obbligatorietà dell’assistenza tecnica - Esclusione del potere del presidente della commissione di ammettere il contribuente alla tutela diretta e personale in giudizio - Prospettata disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non attribuisce al Presidente della Commissione tributaria il potere discrezionale di ammettere il contribuente ricorrente alla tutela diretta e personale del proprio interesse processuale, anche in assenza di difesa tecnica, nel caso in cui detta tutela, tenuto conto della modesta difficoltà della causa e della sostanza delle doglianze espresse, sia ritenuta superflua. Va, infatti, considerato che la posizione del contribuente ricorrente in controversie di valore superiore a 5.000.000 di lire è diversa da quelle di valore inferiore, nelle quali ultime è prevista la facoltà del giudice di assegnare un termine alla parte per munirsi di una difesa tecnica ritenuta necessaria a maggiore garanzia della difesa processuale, e che, secondo l’ interpretazione, conforme a Costituzione ( indicata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 189 del 2000), l'inammissibilità del ricorso quando non vi sia assistenza tecnica per controversie di valore superiore a 5.000.000 di lire scatta – per scelta del legislatore tutt'altro che irragionevole – solo a seguito di un ordine del giudice ineseguito nei termini fissati e non per il semplice fatto della mancata sottoscrizione del ricorso da parte di un professionista abilitato. Rientra, inoltre, nella discrezionalità del legislatore la disciplina del diritto di difesa, non essendovi in via generale una scelta costituzionalmente obbligata di assistenza di difensore abilitato, soprattutto in relazione alla tenuità del valore della lite o alla natura della controversia. - V. sentenza, citata, n. 189/2000.
Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Rappresentanza e difesa in giudizio - Abilitazione all’assistenza tecnica conferita ai soggetti iscritti nei ruoli dei periti ed esperti delle camere di commercio (c.d. tributaristi) alla data del 30 settembre 1993 - Mancata estensione dell’abilitazione anche agli iscritti in data successiva - Prospettato eccesso di delega - Riferibilità della disposizione censurata ad atto legislativo successivo - Non fondatezza della questione.
Il solo testo originario di un decreto legislativo può formare oggetto di valutazione ai fini del rispetto della norma delegante, sicché le modifiche successivamente apportate con altro atto avente forza di legge non sono censurabili per vizio di eccesso di delega, ma prevalgono in base al criterio della 'lex posterior'. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 - nel testo introdotto dall'art. 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427 - sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui abilita alla rappresentanza e difesa dinanzi alle commissioni tributarie i soggetti iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti delle camere di commercio (sub-categoria tributi) alla data del 30 settembre 1993, precludendo tale abilitazione agli iscritti in data successiva.
Riguarda ancheart. 69 d.l. 331/1993
Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Rappresentanza e difesa in giudizio - Abilitazione all’assistenza tecnica conferita ai soggetti iscritti nei ruoli dei periti ed esperti delle camere di commercio (c.d. tributaristi) alla data del 30 settembre 1993 - Mancata estensione dell’abilitazione anche agli iscritti in data successiva - Prospettata irragionevole disparità di trattamento tra soggetti in possesso di identici requisiti professionali - Natura eccezionale della disciplina, non estensibile ad altri beneficiari oltre quelli già previsti - Non fondatezza della questione.
La scelta del legislatore di chiudere il ruolo dei c.d. "tributaristi" (periti tributari svolgenti funzioni di assistenza tecnica nel processo tributario), non consentendo ulteriori iscrizioni in quel ruolo successivamente al 30 settembre 1993, si pone come disciplina eccezionale di mediazione tra l'interesse della categoria - che aveva fino ad allora svolto attività difensiva - e l'interesse dei contribuenti parti nel processo tributario: sicché la denunciata delimitazione temporale e soggettiva non può considerarsi lesiva del principio di eguaglianza. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. - Per l'affermazione secondo la quale non può considerarsi lesiva dal principio di eguaglianza la delimitazione temporale e soggettiva di una disciplina eccezionale, per lo stretto collegamento che essa presenta con le specifiche particolarità del caso, v. citata sentenza n. 178/2000.
Contenzioso tributario - Giudizi innanzi alle commissioni tributarie - Valore eccedente i cinque milioni di lire - Inammissibilità del ricorso sottoscritto dal solo contribuente, anziche' dal difensore abilitato - Omessa previsione che il contribuente possa nominare un difensore in un momento successivo, eventualmente su disposizione del presidente o del collegio - Lamentata, ingiustificata, discriminazione in quanto fondata sull'importo della lite, con violazione del diritto di azione e difesa in giudizio - Interpretazione delle norme anche alla luce dei criteri direttivi della legge delega (30 dicembre 1991, n. 413) - Non fondatezza della questione.
Secondo l'interpretazione corrispondente al significato logico delle norme del decreto legislativo n. 546 del 1992 e delle modifiche successive (apportate dal decreto-legge n. 331 del 1993, convertito nella legge n. 427 del 1993) - in armonia con un sistema processuale volto a garantire la tutela delle parti in posizione di parita' evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilita' e conformemente ai criteri e principi della legge delega (30 dicembre 1991, n. 413) - nei giudizi dinanzi alla commissione tributaria provinciale il cui valore ecceda i cinque milioni di lire, la inammissibilita' del ricorso deve intendersi riferita soltanto all'ipotesi in cui sia rimasto ineseguito l'ordine del presidente della commissione (o della sezione o del collegio), rivolto alle parti (diverse dall'amministrazione) di munirsi, nel termine fissato, di assistenza tecnica conferendo incarico a un difensore abilitato; mentre e' consentita, in ogni altro caso, la proponibilita' diretta dei ricorsi ad opera delle parti interessate. Di conseguenza non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata sulla diversa premessa interpretativa che la normativa denunciata, nei giudizi innanzi alle commissioni tributarie, il cui valore ecceda i cinque milioni di lire, sanzioni, con la inammissibilita', il ricorso sottoscritto dal solo contribuente senza prevedere che quest'ultimo possa nominare un difensore in un momento successivo, eventualmente su disposizione del presidente di commissione o di sezione, ovvero del collegio. - v. sull'esercizio personale del diritto di difesa, ordinanza (richiamata) n. 685 del 1988.
Riguarda ancheart. 8 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO INNANZI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE - ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO - RISERVA A FAVORE DEI SOLI AVVOCATI - MANCATA PREVISIONE - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dal d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv., con modif., nella l. 29 ottobre 1993, n. 427, nella parte in cui non riserva esclusivamente agli avvocati "l'assistenza tecnica" davanti alle commissioni tributarie, in quanto - posto che il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost., e' diversamente modulabile dal legislatore, il quale puo' disciplinarne l'esercizio secondo valutazioni discrezionali con il limite della non irrazionalita' delle scelte - la norma denunciata, nell'estendere a soggetti diversi dagli avvocati l'abilitazione all'assistenza tecnica davanti alle Commissioni tributarie, non comprime in alcun modo il diritto di difesa della parte, alla quale e' attribuita la facolta' di avvalersi, oltre che dell'assistenza degli avvocati, anche di quella di soggetti aventi diversa qualificazione professionale; ed in quanto, in ogni caso, non puo' ritenersi irragionevole la facolta', prevista dalla norma in esame, di farsi assistere e rappresentare in giudizio da ragionieri e dottori commercialisti i quali, per la loro formazione professionale, devono ritenersi in possesso di adeguate nozioni tecniche nella materia di competenza delle Commissioni tributarie. - S. n. 188/1980; O. nn. 48/1988, 685/1988, 251/1994. red.: S. Di Palma
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO INNANZI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE - ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO - COMPETENZA "PIENA" DEI CONSULENTI DEL LAVORO, ISCRITTI NEI RISPETTIVI ALBI PROFESSIONALI - MANCATA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO E DELLA TUTELA DEL LAVORO - INCIDENZA SUL PRINCIPIO CHE PREVEDE UN ESAME DI STATO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 33, comma 5, 4 e 35 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 30, comma 1, lett. i), l. 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale) e 12, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), "nella parte in cui non riconoscono competenza piena nella assistenza tecnica dei contribuenti nel processo tributario ai consulenti del lavoro iscritti nei rispettivi albi professionali", in quanto, con riferimento agli artt. 3 e 33 Cost. (quest'ultimo evocato con riferimento non pertinente e, comunque, riconducibile al principio di eguaglianza), la limitazione della abilitazione difensiva dei consulenti del lavoro alle materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilabili e gli obblighi di sostituto d'imposta relativi alle ritenute medesime costituisce il riflesso della competenza professionale riconosciuta ai consulenti del lavoro, nella materia tributaria, dalla disciplina vigente (art. 2 l. 11 gennaio 1979, n. 12) e, percio', diversa da quella, generale, attribuita nella stessa materia ai dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali dai rispettivi ordinamenti professionali (art. 1 d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 e art. 1 d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068); ed in quanto, con riferimento agli artt. 4 e 35 Cost., tali disposizioni costituzionali non comportano una generale ed indistinta liberta' di svolgere qualsiasi attivita' professionale, rientrando invece nella competenza del legislatore fissare i requisiti di preparazione e capacita' occorrenti per l'esercizio professionale nell'interesse della collettivita' e dei committenti. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 30 legge 413/1991
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - NUOVE NORME PREVISTE DAL D.LGS. N. 546 DEL 1992 - ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO - POSSIBILITA' DI CONFERIRE L'INCARICO NON SOLTANTO AGLI AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI MA ANCHE AD ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AD ETEROGENEE CATEGORIE PROFESSIONALI E PERSINO SE NEPPURE ISCRITTI AD ALCUN ALBO O RUOLO - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI ORGANI DI GIURISDIZIONE SPECIALE NONCHE' LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INAPPLICABILITA' NEL GIUDIZIO 'A QUO' DELLA NORMA IMPUGNATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE, PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto le nuove norme sul processo tributario, di cui al d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, hanno effetto - ai sensi dell'art. 80, del decreto stesso, come modificato dall'art. 69, d.l. n. 331 del 1993, conv. in l. n. 427 del 1993 - solo a partire dal 1 ottobre 1994 e pertanto la disposizione impugnata non puo' trovare applicazione nel giudizio 'a quo'. - V. O. n. 502/1993 e S. n. 107/1994. red.: A.M.M. rev.: S.P.
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - GIUDIZI INNANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - ESCLUSIONE, NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO, DELLA POSSIBILITA', PER L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DI AVVALERSI DEL PATROCINIO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE RELATIVA A NORMA INAPPLICABILE NEL PROCESSO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Difetta di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento al principio di eguaglianza e al diritto di difesa, nei confronti dell'art. 12, comma quarto, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per la mancata previsione della possibilita', per l'Amministrazione finanziaria, di essere difesa, innanzi alle Commissioni tributarie, dall'Avvocatura dello Stato, non soltanto nel giudizio di primo grado ma anche in quello di secondo grado. Con l'art. 69 del d.l. 30 agosto 1993, n. 331 (conv. in legge 29 ottobre 1993, n. 427) la efficacia di tutte le disposizioni del nuovo processo tributario introdotte con il decreto legislativo n. 546, e' stata infatti differita al 1 ottobre 1994, e pertanto la norma impugnata non e' suscettibile di applicazione nel processo di provenienza. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 12, quarto comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546).