Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998. Leggi il testo vigente →

((E' istituita una tassa per la iscrizione a ruolo delle cause civili, nelle misure seguenti:

  • a)cause avanti al tribunale lire 2.000;
  • b)cause avanti alla corte di appello lire 3.000;
  • c)cause avanti alla corte di cassazione lire 5.000. E' istituita per i ricorsi per ingiunzione di competenza del tribunale una tassa nella misura di lire 600. La tassa di cui al primo e al secondo comma del presente articolo non e' dovuta per i giudizi dinanzi al giudice di pace)). 1 Dal pagamento delle tasse di cui ai precedenti commi sono esentate le controversie in materia di lavoro, di assicurazioni sociali obbligatorie, di assistenza malattia ai lavoratori, di infortuni sul lavoro e malattie professionali, nonche' quelle in materia agraria, che si svolgono avanti alle sezioni specializzate del tribunale e della Corte di appello, e quelle sull'equo fitto. Le tasse stabilite dal presente articolo saranno riscosse mediante marche da bollo da apporsi sulla nota di iscrizione a ruolo o sull'originale del ricorso per ingiunzione e da annullarsi a cura del cancelliere con l'applicazione del timbro di ufficio.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

1

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Testo in vigore dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 marzo 1998

Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 1957 al 21 marzo 1998. 49 parole tolte, 44 parole aggiunte in 5 capoversi.

aggiunto: a) cause avanti al tolto: pretore..................................... L. 500 cause avanti al tribunale su appello da sentenze del pretore " 1.500 cause di competenza in primo grado del tribunale............ " aggiunto: tribunale lire 2.000aggiunto: ;

aggiunto: b) cause avanti alla tolto: Corte di appello.......................... " aggiunto: corte di appello lire 3.000aggiunto: ;

aggiunto: c) cause avanti alla tolto: Corte di cassazione....................... " aggiunto: corte di cassazione lire 5.000aggiunto: . E' istituita per i ricorsi per ingiunzione aggiunto: di competenza del tribunale una tassa nella misura tolto: seguente:

tolto: 1) ricorso per ingiunzione di competenza del pretore........ L. 300

tolto: 2) ricorso per ingiunzione di competenza del tribunale...... " 600 aggiunto: di lire 600. La tassa di cui al primo e al secondo comma del presente articolo non e' dovuta per i giudizi dinanzi al giudice di pace. Dal pagamento delle tasse di cui ai precedenti commi sono esentate le controversie …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

    Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-04-25;283~art3 · fonte del testo