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La tassa prevista nell'art. 7, comma primo, della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e per il ricorso principale e la domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato e' stabilita in lire 3000.
Testo in vigore dal 9 maggio 1957 al 10 dicembre 2000
