Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 dicembre 2000 al 1 luglio 2002. Leggi il testo vigente →
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 novembre 2000, n. 342
3La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 57, comma 1) che "Le tasse per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per il ricorso principale e per la domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato di cui all'articolo 7, primo e terzo comma, della legge 21 dicembre 1950, n.1018, sono soppresse".
Testo in vigore dal 10 dicembre 2000 al 1 luglio 2002
