In caso di liquidazione della gestione di cui all'art. 1 della presente legge, gli utili o le perdite saranno di spettanza del Tesoro dello Stato.
Testo vigente dal 31 dicembre 1953
In caso di liquidazione della gestione di cui all'art. 1 della presente legge, gli utili o le perdite saranno di spettanza del Tesoro dello Stato.
Testo vigente dal 31 dicembre 1953
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1953-12-22;955~art14 · fonte del testo