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Per far fronte alle eventuali perdite di cui al precedente articolo viene costituito presso la Tesoreria centrale dello Stato un fondo di garanzia con una prima dotazione di lire 500 milioni, da versarsi dal Ministero del tesoro nell'esercizio finanziario 1953-54.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 12 agosto 1961
