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Ai fini della concessione della garanzia di cui al n. 6) dell'articolo 5, il mancato pagamento va riferito: a) allo Stato o ente pubblico estero, che abbia ricevuto il finanziamento oppure che abbia emesso, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, i titoli obbligazionari; b) all'ente o impresa privati che abbiano ricevuto il finanziamento o emesso i titoli, purche' il pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero a cio' autorizzato. Per le garanzie di cui al precedente articolo 8, il Comitato di cui all'articolo 24 potra' autorizzare il pagamento frazionato dei premi di assicurazione, calcolati in ragione di anno, in modo che le rate di premio siano rapportate agli interessi dovuti dal debitore estero.

Testo in vigore dal 30 marzo 1967 al 11 giugno 1977

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