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L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) e' autorizzato - oltre a quanto previsto dall'articolo 16 - ad assumere, da solo o in consorzio, dagli Istituti od Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, i titoli relativi ai crediti derivanti agli stessi dai finanziamenti di cui all'articolo 8, nonche' a concedere sui medesimi anticipazioni o riporti agli istituti stessi, con l'osservanza - in tali ultime ipotesi - delle norme di cui all'articolo 18. Il Mediocredito centrale e', altresi', autorizzato a compiere dette operazioni anche a fronte di:

  • a)titoli in lire italiane o in valuta estera, emessi dagli Istituti od Aziende di credito avanti previsti, rappresentativi della proprieta' di speciali gruppi di valori o di titoli pubblici o privati pervenuti a detti Istituti od Aziende in dipendenza dei finanziamenti di cui al precedente articolo 8;
  • b)titoli obbligazionari, in lire italiane od in valuta estera, emessi, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2410 del Codice civile, dagli Istituti od Aziende di credito predetti a fronte dei finanziamenti dagli stessi concessi ai sensi del precedente articolo 8. Per effetto delle operazioni di cui al comma precedente e per la quota afferente a dette operazioni, il Mediocredito centrale ha speciale prelazione sui rimborsi dei finanziamenti a fronte dei quali sono state emesse le obbligazioni di cui alla precedente lettera b).

Testo in vigore dal 30 marzo 1967 al 11 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1967-02-28;131~art11 · fonte del testo