Le operazioni di cui all'articolo 16 possono essere compiute soltanto in corrispondenza di uguale dilazione di pagamento accordato dagli operatori nazionali ai committenti esteri e non possono aver durata superiore ai cinque anni, salvo che i crediti non siano assicurati per una durata superiore da una garanzia assunta per conto dello Stato italiano. La durata delle dilazioni di pagamento concesse dagli operatori nazionali ai committenti esteri e' calcolata con le stesse modalita' che saranno fissate per la durata delle garanzie con i decreti di cui all'articolo 27 della presente legge.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 maggio 1977, n. 227

1

La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.

Testo vigente dal 11 giugno 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-02-28;131~art17 · fonte su Normattiva