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Le operazioni di cui all'articolo 16 possono essere compiute soltanto in corrispondenza di uguale dilazione di pagamento accordato dagli operatori nazionali ai committenti esteri e non possono aver durata superiore ai cinque anni, salvo che i crediti non siano assicurati per una durata superiore da una garanzia assunta per conto dello Stato italiano. La durata delle dilazioni di pagamento concesse dagli operatori nazionali ai committenti esteri e' calcolata con le stesse modalita' che saranno fissate per la durata delle garanzie con i decreti di cui all'articolo 27 della presente legge.

Testo in vigore dal 30 marzo 1967 al 11 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1967-02-28;131~art17 · fonte del testo