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I riscontri e le anticipazioni di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, non potranno eccedere l'85 per cento del credito capitale concesso dall'operatore italiano al committente estero. Gli Istituti e le Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dovranno, comunque, partecipare al finanziamento delle operazioni assumendo a proprio carico una quota non inferiore al 15 per cento dell'intervento del Mediocredito centrale. I riscontri e le anticipazioni di cui al presente articolo sono effettuati in lire; per il calcolo da compiersi nel caso di effetti espressi in valuta estera, si applicano i tassi di cambio indicati dall'Ufficio italiano dei cambi, valevoli il primo giorno della settimana in cui si effettua l'operazione. Alla scadenza degli effetti e anche prima in caso di anticipato ritiro totale o parziale degli stessi, l'importo in lire dovuto al Mediocredito centrale e' calcolato agli stessi tassi di cambio applicati per la operazione di riscontro o anticipazione.

Testo in vigore dal 30 marzo 1967 al 11 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1967-02-28;131~art18 · fonte del testo