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Le deliberazioni prese ai sensi dell'articolo 24 sono trasmesse in copia al Ministero del tesoro e diventano esecutive trascorsi 10 giorni dalla loro ricezione, ove non sia pervenuta alcuna comunicazione dal detto Ministero. Tale termine e' ridotto a 3 giorni non festivi per le deliberazioni riguardanti la riassicurazione.
Testo in vigore dal 30 marzo 1967 al 11 giugno 1977
