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La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata con il procedimento, le modalita' ed i limiti stabiliti dalla presente legge e dalle condizioni di polizza. Dalla data del pagamento del relativo indennizzo lo assicuratore e' surrogato nei diritti dell'assicurato inerenti alle rate di credito per le quali e' stato concesso l'indennizzo. Nel caso di assicurazione dei rischi di cui agli articoli 5 e 7 l'Istituto nazionale delle assicurazioni, se in veste di riassicuratore, ha la facolta' di esercitare direttamente l'azione di surroga, anche nell'interesse dell'assicuratore. Per ogni singola rata, gli importi corrisposti dal debitore estero, dopo la data del pagamento dell'indennizzo stesso, a causa della operazione assicurata, e le somme recuperate saranno ripartiti secondo il principio dello scoperto proporzionale a ciascuna rata di credito anziche' dello scoperto obbligatorio sull'intero credito.

Testo in vigore dal 30 marzo 1967 al 11 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1967-02-28;131~art29 · fonte su Normattiva