Le garanzie di cui all'articolo 1, lettere a), d) ed f), all'articolo 2, lettere a) ed e), all'articolo 4, all'articolo 8, all'articolo 12 ed all'articolo 15 sono concesse nella stessa valuta nella quale e' espresso il credito. Le garanzie di cui alle lettere b), c), e) dell'articolo 1 e alle lettere b), c) e d) dell'articolo 2 sono concesse in lire italiane. Per le garanzie espresse in valuta estera i premi e gli indennizzi sono liquidati e pagati in lire italiane al cambio del giorno della liquidazione. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 maggio 1977, n. 227
1La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
Testo vigente dal 11 giugno 1977
