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I diritti derivanti dall'assicurazione possono essere ceduti, dati in pegno o comunque vincolati, interamente o parzialmente, a favore di terzi, anche indipendentemente dalla cessione del credito assicurato. La cessione, il pegno o il vincolo hanno effetto nei confronti dell'assicuratore soltanto se gli siano stati comunicati.

Testo in vigore dal 30 marzo 1967 al 11 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1967-02-28;131~art31 · fonte su Normattiva