Gli Istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, possono effettuare il collocamento dei titoli di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 20 ed all'articolo 21, con la osservanza delle modalita' e condizioni di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 28 luglio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;635~art22 · fonte su Normattiva