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Ai fini dell'avanzamento al grado di appuntato, in favore delle guardie che contano gia' tre anni di grado, viene computato anche il periodo di servizio eventualmente prestato in altre Forze armate dello Stato, in ragione, pero', della meta' della durata complessiva di esso, trascurando le frazioni di giorno.
Testo in vigore dal 28 giugno 1937 al 1 gennaio 1953
