Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1953 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 18 gennaio 1952, n. 40.
Abrogato dal 1 gennaio 1953
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Abrogato dal 1 gennaio 1953
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1937
Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1937 al 1 gennaio 1953. 48 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Ai fini dell'avanzamento al grado di appuntato, in favore delle guardie che contano gia' tre anni di grado, viene computato anche il periodo di servizio eventualmente prestato in altre Forze armate dello Stato, in ragione, pero', della meta' della durata complessiva di esso, trascurando le frazioni di giorno.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GENNAIO 1952, N. 40
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1937-06-07;913~art8 · fonte del testo