L'articolo 35 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito dal seguente: "Art. 35 (Delega al Governo in materia penale). - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1993, norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei princi'pi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38". L'articolo 38 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito dal seguente: "Art. 38 (Entrata in vigore del decreto legislativo). - 1. Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore il 3 gennaio 1995". L'articolo 49 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito dal seguente: "Art. 49 (Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 3 gennaio 1994".
Testo vigente dal 12 dicembre 1992
