Il comma 1 dell'articolo 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e' sostituito dal seguente: " 1. Sono abrogati gli articoli 353, ultimo comma; 359, secondo comma; 672; 673; 674; 680; 681; 682; 683; 689; 690; 701; 702 e 818, secondo comma, del codice di procedura civile. A far data dal 2 gennaio 1994 sono altresi' abrogati gli articoli 7, secondo comma; 12, secondo comma; 177, terzo comma, numero 4); 178, commi sesto, settimo ed ottavo; 185, primo comma; 244, secondo e terzo comma e 357 dello stesso codice". Ai commi 2, 3 e 4 del citato articolo 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, sono premesse le seguenti parole: "A far data dal 2 gennaio 1994". L'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e' sostituito dal seguente: "Art. 90 (Disciplina transitoria). - 1. I giudizi pendenti alla data del 2 gennaio 1994 sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore. Tuttavia, i giudizi pendenti dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 8 del codice di procedura civile ancorche' il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore. 2. L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 del codice di procedura civile sono rilevate d'ufficio non oltre la prima udienza successiva alla data del 2 gennaio 1994. 3. Se nessuna delle parti propone, non oltre la prima udienza successiva alla data del 2 gennaio 1994, istanza per la prosecuzione del giudizio, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo. 4. Se almeno una delle parti ha presentato l'istanza di cui al comma 3, il giudice, nella prima udienza successiva alla data del 2 gennaio 1994, assegna alle parti un termine perentorio non superiore a quaranta giorni per provvedere, ferme restando le decadenze gia' verificatesi, agli adempimenti di cui agli articoli 163, 167, 183, quarto comma, e 184 del codice di procedura civile. 5. Nei procedimenti che alla data del 2 gennaio 1994 sono stati rimessi al tribunale ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile, il tribunale stesso giudica con il numero invariabile di tre votanti e si applica l'articolo 190 del codice di procedura civile nel testo in vigore anteriormente a tale data. 6. Ai giudizi pendenti in grado d'appello alla data del 2 gennaio 1994 non si applica il nuovo testo dell'articolo 345 del codice di procedura civile. Ai giudizi in grado d'appello iniziati dopo tale data non si applica il nuovo testo dell'articolo 345 del codice di procedura civile, ove il giudizio di primo grado si sia svolto sotto la disciplina della legge anteriore. 7. L'articolo 447- bis del codice di procedura civile si applica ai giudizi pendenti alla data del 2 gennaio 1994 previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426 dello stesso codice. 8. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 7, le disposizioni della presente legge si applicano ai giudizi in corso alla data del 2 gennaio 1994". L'articolo 91 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e' sostituito dal seguente: "Art. 91 (Organizzazione degli uffici nella fase transitoria). - 1. Alla trattazione delle controversie pendenti alla data del 2 gennaio 1994 sono addetti, per un biennio da tale data, non meno della meta' e non piu' dei due terzi di tutti i magistrati incaricati della trattazione delle controversie e degli affari civili. 2. Per gli anni successivi al biennio di cui al comma 1 tale numero sara' stabilito ogni due anni, con decreto del Presidente della Repubblica in conformita' alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, assunte sulle proposte avanzate dai presidenti delle corti di appello sentiti i consigli giudiziari. 3. Qualora l'organico degli uffici giudiziari, per la sua esiguita', sia tale da impedire l'applicazione del comma 1, il capo dell'ufficio adotta gli idonei provvedimenti per consentire una equilibrata trattazione delle controversie in relazione al carico delle pendenze esistenti alla data del 2 gennaio 1994 nonche' al numero delle cause sopravvenute". L'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, gia' sostituito dall'articolo 50 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito dal seguente: "Art. 92 (Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni. Norma transitoria). - 1. Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994".
Testo vigente dal 12 dicembre 1992
