Istituzione del giudice di pace
Art. 49 — Efficacia di singole disposizioni
Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995.
Testo vigente dal 10 dicembre 1994
