Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1901
Confronto con la versione in vigore dal 4 febbraio 1901 al 22 dicembre 2008. 120 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il Ministro degli Affari Esteri, d'accordo col Ministro dell'Interno, potra' permettere, imponendo condizioni speciali, che un privato arruoli, esclusivamente per conto proprio, il numero di persone che gli occorra per eseguire all'estero un determinato lavoro, o per un'impresa coloniale consentita dalle leggi del paese in cui deve compirsi; purche' il privato, ove si tratti di emigrazione nei paesi contemplati dall'articolo 6, si valga, per il trasporto, dell'opera d'un vettore patentato, e questi paghi la tassa prescritta dall'articolo 28.
tolto: Trattandosi di viaggi a regioni poco o nulla frequentate dagli emigranti italiani, il Ministro degli Affari Esteri potra' permettere, sotto la osservanza di determinate condizioni, che il trasporto sia fatto anche da un armatore non avente la qualita' di vettore di emigranti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1901-01-31;23~art18 · fonte del testo