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[1]Ne' il vettore, ne' il suo rappresentante possono dare biglietti d'imbarco agli emigranti italiani, se questi non presentano il passaporto.

[2]Agli emigranti favoriti, arrolati o spontanei, che abbiano stipulato il trasporto fuori della sede del vettore, il vettore o il suo rappresentante sono tenuti a dare il biglietto d'imbarco, il quale non potra' sostituirsi con altro documento, prima che l'emigrante abbia lasciato la propria dimora per recarsi al porto di partenza.

[3]E' vietato a chicchessia, tranne i vettori autorizzati dal Commissariato, di rilasciare ordini perche' gli emigranti siano forniti di biglietti ferroviari nel paese di destinazione, tolto il caso che i biglietti medesimi siano gratuiti e da consegnarsi all'emigrante nel momento e nel luogo dello sbarco.

[4]Il biglietto d'imbarco per gli emigranti, considerati tali in conformita' dell'articolo 6, e' esente da ogni tassa di registro e bollo.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1901 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1901-01-31;23~art19 · fonte del testo

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