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[1]Chi arruoli o riceva in consegna, nel Regno, uno o piu' minori degli anni quindici, per impiegarli all'estero, sia in professioni girovaghe, sia in industrie che verranno indicate dal Regolamento come dannose alla salute, o come pericolose, sara' punito con la reclusione fino a sei mesi e con multa da cento a cinquecento lire.

[2]Con la stessa pena sara' punito chiunque conduca o mandi all'estero, o consegni a terze persone perche' conducano all'estero, minori degli anni quindici, con lo scopo d'impiegarli come e' detto nella prima parte del presente articolo. In tal caso, il tutore decadra' dalla tutela e il genitore potra' esser privato della patria potesta'.

[3]Le medesime prescrizioni sono applicabili a chi induce una donna minorenne ad emigrare, per trarla alla prostituzione.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1901 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1901-01-31;23~art3 · fonte del testo

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