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[1]Chi abbandoni in paese straniero minori degli anni diciassette, avuti in consegna nel Regno per dare ad essi lavoro, sara' punito con la reclusione fino ad un anno e con multa da trecento a mille lire, senza pregiudizio delle maggiori pene in caso di maltrattamenti o di sevizie.

[2]Se il minore non abbia compiuto quattordici anni, la pena sara' aumentata della meta'.

[3]L'imputato, cittadino o straniero, sara' giudicato a richiesta del Ministro della giustizia o a querela di parte; e se gia' fu, per lo stesso reato, giudicato all'estero, si applicheranno le disposizioni degli articoli 7 e 8 del Codice penale.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1901 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1901-01-31;23~art4 · fonte del testo

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