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[1]Verra' istituito, sotto la dipendenza del Ministro degli Affari Esteri, un Commissariato nel quale sara' concentrato tutto cio' che si riferisce ai servizi dell'emigrazione.

[2]Il Commissariato dell'emigrazione sara' composto: di un commissario generale, nominato tra gli impiegati superiori dello Stato su proposta del Ministro degli Affari Esteri, udito il Consiglio dei Ministri; di tre commissari, nominati secondo le norme che saranno determinate nel Regolamento, e degli ufficiali d'ordine richiesti dal servizio.

[3]Gli stipendi e le indennita' dei componenti il Commissariato verranno fissati per decreto Reale. Qualora essi siano scelti nelle Amministrazioni dello Stato, conservano il grado e i diritti di carriera che loro competono nell'Amministrazione da cui provengono, e nella quale possono sempre ritornare col grado e con l'anzianita' che avrebbero conseguito se vi fossero rimasti.

[4]Verra' pure istituito un Consiglio dell'emigrazione, composto: del commissario generale come delegato del Ministero degli Affari Esteri; di cinque delegati dei Ministeri dell'Interno, del Tesoro, della Marina, dell'Istruzione Pubblica e dell'Agricoltura; di tre membri nominati per decreto Reale, su proposta del Ministro degli Affari Esteri, tra i cultori delle discipline geografiche, statistiche ed economiche; e di due membri scelti, nei modi che saranno indicati dal Regolamento, fra i cittadini italiani residenti in Roma, l'uno dalla Lega nazionale delle Societa' cooperative italiane, e l'altro dalle principali Societa' di mutuo soccorso delle piu' importanti citta' marittime del Regno.

[5]Il Consiglio sara' udito nelle questioni piu' rilevanti relative alla emigrazione, e nella trattazione degli affari di competenza di piu' Ministeri.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1901 al 23 agosto 1910

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1901-01-31;23~art7 · fonte del testo

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