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[1]((E' istituito, sotto la dipendenza del ministro degli affari esteri, un commissariato nel quale e' concentrato tutto cio' che si riferisce ai servizi dell'emigrazione.

[2]Il commissariato dell'emigrazione e' composto di un commissario generale e di tre commissari.

[3]I componenti il Commissariato che siano scelti nelle Amministrazioni dello Stato conservano il grado ed i diritti di carriera che loro competono nell'Amministrazione da cui provengono e nella quale possono sempre ritornare col grado e con l'anzianita' che avrebbero conseguito se vi fossero ritirati.

[4]Gli impiegati del Commissariato sono equiparati agli impiegati dello Stato, e ad essi sono applicabili le disposizioni della legge sullo stato degli impiegati civili.

[5]Pero', per quanto riguarda le nomine, il commissario generale sara' scelto tra gl'impiegati superiori dello Stato su proposta del ministro degli affari esteri udito il Consiglio dei ministri, ed i tre commissari nonche' gli agenti all'estero saranno nominati secondo le norme determinate dal regolamento.

[6]Tuttavia alla prima attuazione del ruolo organico allegato alla presente legge, per quanto concerne la distribuzione nel ruolo stesso degli impiegati del Commissariato, nominati in virtu' degli articoli 15 e 17 del regolamento 10 luglio 1901, n. 375, nonche' degli avventizi e dei comandati in servizio alla data di presentazione della presente legge, e giudicati idonei, come per la nomina del nuovo personale, sara' provveduto secondo norme da stabilirsi, con decreto Reale su proposta del ministro degli affari esteri, udito il Consiglio di Stato.

[7]Al Commissariato dell'emigrazione saranno applicate le norme contenute nell'art. 9 della legge 11 luglio 1897, concernenti l'assunzione di personale avventizio per lavori straordinari, per parte delle Amministrazioni dello Stato)).

Testo in vigore dal 23 agosto 1910 al 17 marzo 1918

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 agosto 1910

Confronto con la versione in vigore dal 4 febbraio 1901 al 23 agosto 1910. 178 parole tolte, 197 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: Verra'aggiunto: E' istituito, sotto la dipendenza del tolto: Ministro degli Affari Esteri, un Commissariato nel quale sara' aggiunto: ministro degli affari esteri, un commissariato nel quale e' concentrato tutto cio' che si riferisce ai servizi dell'emigrazione.

Il tolto: Commissariato dell'emigrazione sara' composto: aggiunto: commissariato dell'emigrazione e' composto di un commissario generaletolto: , nominato tra gli impiegati superiori dello Stato su proposta del Ministro degli Affari Esteri, udito il Consiglio dei Ministri; aggiunto: e di tre commissaritolto: , nominati secondo le norme che saranno determinate nel Regolamento, e degli ufficiali d'ordine richiesti dal servizio.

tolto: Gli stipendi e le indennita' deiaggiunto: I componenti il Commissariato tolto: verranno fissati per decreto Reale. Qualora essi aggiunto: che siano scelti nelle Amministrazioni dello Statotolto: , conservano il grado tolto: e aggiunto: ed i diritti di carriera che loro competono nell'Amministrazione da cui provengonotolto: , e nella quale possono sempre ritornare col grado e con l'anzianita' che avrebbero conseguito se vi fossero tolto: rimasti aggiunto: ritirati.

tolto: Verra' pure istituito un Consiglio dell'emigrazione, composto: del commissario generale come delegato del Ministero degli Affari Esteri; di cinque delegati dei Ministeri dell'Interno, del Tesoro, della Marina, dell'Istruzione Pubblica e dell'Agricoltura; di tre membri nominati per decreto Reale,aggiunto: Gli impiegati del Commissariato sono equiparati agli impiegati dello Stato, e ad essi sono applicabili le disposizioni della legge sullo stato degli impiegati civili.

aggiunto: Pero', per quanto riguarda le nomine, il commissario generale sara' scelto tra gl'impiegati superiori dello Stato su proposta del tolto: Ministro degli Affari Esteri, tra i cultori delle discipline geografiche, statistiche ed economiche; e di due membri scelti, nei modi che saranno indicati dal Regolamento, fra i cittadini italiani residenti in Roma, l'uno dalla Lega nazionale delle Societa' cooperative italiane, e l'altro dalle principali Societa' di mutuo soccorso delle piu' importanti citta' marittime del Regno.

tolto: Il Consiglio sara' udito nelle questioni piu' rilevanti relative alla emigrazione, e nella trattazione degli affari di competenza di piu' Ministeri aggiunto: ministro degli affari esteri udito il Consiglio dei ministri, ed i tre commissari nonche' gli agenti all'estero saranno nominati secondo le norme determinate dal regolamento.

aggiunto: Tuttavia alla prima attuazione del ruolo organico allegato alla presente legge, per quanto concerne la distribuzione nel ruolo stesso degli impiegati del Commissariato, nominati in virtu' degli articoli 15 e 17 del regolamento 10 luglio 1901, n. 375, nonche' degli avventizi e dei comandati in servizio alla data di presentazione della presente legge, e giudicati idonei, come per la nomina del nuovo personale, sara' provveduto secondo norme da stabilirsi, con decreto Reale su proposta del ministro degli affari esteri, udito il Consiglio di Stato.

aggiunto: Al Commissariato dell'emigrazione saranno applicate le norme contenute nell'art. 9 della legge 11 luglio 1897, concernenti l'assunzione di personale avventizio per lavori straordinari, per parte delle Amministrazioni dello Stato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1901-01-31;23~art7 · fonte del testo

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