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[1]((E' istituito, sotto la dipendenza del ministro degli affari esteri, un commissariato nel quale e' concentrato tutto cio' che si riferisce ai servizi dell'emigrazione.
[2]Il commissariato dell'emigrazione e' composto di un commissario generale e di tre commissari.
[3]I componenti il Commissariato che siano scelti nelle Amministrazioni dello Stato conservano il grado ed i diritti di carriera che loro competono nell'Amministrazione da cui provengono e nella quale possono sempre ritornare col grado e con l'anzianita' che avrebbero conseguito se vi fossero ritirati.
[4]Gli impiegati del Commissariato sono equiparati agli impiegati dello Stato, e ad essi sono applicabili le disposizioni della legge sullo stato degli impiegati civili.
[5]Pero', per quanto riguarda le nomine, il commissario generale sara' scelto tra gl'impiegati superiori dello Stato su proposta del ministro degli affari esteri udito il Consiglio dei ministri, ed i tre commissari nonche' gli agenti all'estero saranno nominati secondo le norme determinate dal regolamento.
[6]Tuttavia alla prima attuazione del ruolo organico allegato alla presente legge, per quanto concerne la distribuzione nel ruolo stesso degli impiegati del Commissariato, nominati in virtu' degli articoli 15 e 17 del regolamento 10 luglio 1901, n. 375, nonche' degli avventizi e dei comandati in servizio alla data di presentazione della presente legge, e giudicati idonei, come per la nomina del nuovo personale, sara' provveduto secondo norme da stabilirsi, con decreto Reale su proposta del ministro degli affari esteri, udito il Consiglio di Stato.
[7]Al Commissariato dell'emigrazione saranno applicate le norme contenute nell'art. 9 della legge 11 luglio 1897, concernenti l'assunzione di personale avventizio per lavori straordinari, per parte delle Amministrazioni dello Stato)).
Testo in vigore dal 23 agosto 1910 al 17 marzo 1918
