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[1]E' istituito, sotto la dipendenza del ministro degli affari esteri, un commissariato nel quale e' concentrato tutto cio' che si riferisce ai servizi dell'emigrazione.
[2]Il commissariato dell'emigrazione e' composto di un commissario generale e di tre commissari.
[3]I componenti il Commissariato che siano scelti nelle Amministrazioni dello Stato conservano il grado ed i diritti di carriera che loro competono nell'Amministrazione da cui provengono e nella quale possono sempre ritornare col grado e con l'anzianita' che avrebbero conseguito se vi fossero ritirati.
[4]Gli impiegati del Commissariato sono equiparati agli impiegati dello Stato, e ad essi sono applicabili le disposizioni della legge sullo stato degli impiegati civili.
[5]Pero', per quanto riguarda le nomine, il commissario generale sara' scelto tra gl'impiegati superiori dello Stato su proposta del ministro degli affari esteri udito il Consiglio dei ministri, ed i tre commissari nonche' gli agenti all'estero saranno nominati secondo le norme determinate dal regolamento.8
[6]Tuttavia alla prima attuazione del ruolo organico allegato alla presente legge, per quanto concerne la distribuzione nel ruolo stesso degli impiegati del Commissariato, nominati in virtu' degli articoli 15 e 17 del regolamento 10 luglio 1901, n. 375, nonche' degli avventizi e dei comandati in servizio alla data di presentazione della presente legge, e giudicati idonei, come per la nomina del nuovo personale, sara' provveduto secondo norme da stabilirsi, con decreto Reale su proposta del ministro degli affari esteri, udito il Consiglio di Stato.
[7]Al Commissariato dell'emigrazione saranno applicate le norme contenute nell'art. 9 della legge 11 luglio 1897, concernenti l'assunzione di personale avventizio per lavori straordinari, per parte delle Amministrazioni dello Stato.
[8]10
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 236
8Il Decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 236 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Durante la guerra e per sei mesi dopo la conclusione del1a pace, e' in facolta' del Governo provvedere alla nomina del commissario generale dell'emigrazione anche in deroga all'art. 7, comma 5°, della legge 31 gennaio 1901, n. 23, modificato con la legge 17 luglio 1910, n. 538, che prescrive debba il commissario generale essere scelto fra gli impiegati superiori dello Stato". "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione".
Il Regio D.L. 28 aprile 1927, n. 628, convertito senza modificazioni dalla L. 6 gennaio 1928, n. 1783, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il Commissariato generale dell'emigrazione, istituito con legge 31 gennaio 1901, n. 23, e' soppresso".
Testo in vigore dal 6 maggio 1927 al 22 dicembre 2008
