[1]Il Governo del Re ha facolta' di emanare le norme per l'attuazione della presente legge, e per il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato, e di rivedere le norme legislative esistenti che disciplinano i culti acattolici.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 24 giugno 1929 - Anno VII
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Rocco.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo vigente dal 16 luglio 1929
