[1]Il Governo del Re ha facolta' di emanare le norme per l'attuazione della presente legge, e per il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato, e di rivedere le norme legislative esistenti che disciplinano i culti acattolici.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 24 giugno 1929 - Anno VII

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mussolini - Rocco.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo vigente dal 16 luglio 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-06-24;1159~art14 · fonte del testo