[1]Gli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato possono essere eretti in ente morale, con Regio decreto su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per l'interno, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri.

[2]Essi sono soggetti alle leggi civili concernenti l'autorizzazione governativa per gli acquisti e per l'alienazione dei beni dei corpi morali.

[3]Norme speciali per l'esercizio della vigilanza e del controllo da parte dello Stato possono inoltre essere stabilite nel decreto di erezione in ente morale.

Testo vigente dal 16 luglio 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-06-24;1159~art2 · fonte del testo