[1]Le nomine dei ministri dei culti diversi dalla religione dello Stato debbono essere notificate al Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'approvazione.

[2]Nessun effetto civile puo' essere riconosciuto agli atti del proprio ministero compiuti da tali ministri di culto, se la loro nomina non abbia ottenuto l'approvazione governativa.

Testo vigente dal 16 luglio 1929

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Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 59/1958

    Questione infondata
    24 novembre 1958

    La fattispecie dell'art. 650 Cod. pen. richiede il collegamento con un provvedimento "legalmente dato"; locuzione che si riferisce alla legalità non soltanto formale, ma anche sostanziale del provvedimento, nel senso che esso deve essere dato dall'autorità competente e nelle forme previste, e deve altresì trovare, in una o più norme dell'ordinamento giuridico il suo titolo di intrinseca legittimità. Contestata la legittimità costituzionale di dette norme, si contesta la legalità del provvedimento e quindi il fondamento dell'imputazione nel giudizio principale. (Specie in cui era stata eccepita l'improponibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, 1 e 2 del R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, sollevata nel giudizio penale a carico di un ministro del culto pentecostale, imputato della contravvenzione di cui all'art. 650 Cod. pen., per non aver osservato il divieto, fattogli dall'autorità di p.s., di esercitare il culto e tenere aperto l'oratorio prima di ottenere l'approvazione e l'autorizzazione governative, previste dai suddetti articoli della legge del 1929 e del decreto del 1930).

    Art. 8 cost. · Art. 19 cost. · Art. 3 Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1929-06-24;1159~art3 · fonte del testo