Art. 3 — Ministri di culto
La nomina e l'eventuale cessazione dei ministri di culto spetta al ((Team apostolico)) della Chiesa apostolica in Italia e sono insindacabili. I magistrati o altre autorita' non possono richiedere ai ministri di culto di deporre o di dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per motivo del loro ministero. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto della Chiesa apostolica in Italia:
- a)hanno facolta' di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile;
- b)sono dispensati dalla chiamata alle armi nel caso in cui siano ministri di culto con cura di anime. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 4, 6, 7 e 13, la Chiesa apostolica in Italia rilascia apposita certificazione della qualifica di ministro di culto. Apposito elenco dei ministri di culto e' tenuto dalla Chiesa apostolica e trasmesso alle competenti amministrazioni.
Testo vigente dal 22 maggio 2026
