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In deroga alle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 45 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e' ammessa l'importazione nel territorio della Repubblica di tabacchi lavorati (voce doganale 24.02) di provenienza dai Paesi delle Comunita' economiche europee, destinati ad essere introdotti in depositi di distribuzione all'ingrosso, diversi da quelli dell'Amministrazione dei monopoli di Stato. L'importazione puo' essere effettuata soltanto per prodotti che siano stati preventivamente inseriti, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, nelle tabelle di cui al successivo articolo 2. Non possono essere importati tabacchi in condizionamenti diversi da quelli stabiliti con decreto del Ministro per le finanze. L'istituzione dei depositi di cui al primo comma e' soggetta ad autorizzazione dell'amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro per le finanze sono determinati i criteri e le modalita' per l'autorizzazione alla istituzione dei depositi, le modalita' da osservare per la circolazione dei prodotti importati, nonche' le forme di controllo da eseguire sui depositi e sulla circolazione dei prodotti medesimi, con particolare riguardo all'accertamento della legittimita' della provenienza e destinazione di essi. La vendita al pubblico dei tabacchi lavorati importati ai sensi del presente articolo deve essere effettuata con i sistemi di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1976 al 1 aprile 2010

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 302/1997

    Altra decisione
    30 luglio 1997

    Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Napoli, Sezione IV penale. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Vari Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola

    Art. 3 cost. · Art. 11 cost. · Art. 1 Disposizioni sull'importazione e commercializzazione allo ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi esteri · Art. 3 Disposizioni sull'importazione e commercializzazione allo ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi esteri

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  • Ordinanza n. 141/1987

    Questione infondata
    16 aprile 1987

    È ammissibile il sindacato di costituzionalita` relativamente a leggi nazionali, che siano denunciate per diretta lesione dei principi fondamentali del trattato istitutivo della CEE (Comunita` economica europea). - S. n. 170/1984 - O. nn. 47/1985, 48/1985, 81/1985; 275/1986.

    Art. 3 cost. · Art. 11 cost. · Art. 1 Disposizioni sull'importazione e commercializzazione allo ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi esteri · Art. 3 Disposizioni sull'importazione e commercializzazione allo ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi esteri

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  • Sentenza n. 286/1986

    Questione infondata
    23 dicembre 1986

    La norma della legge 10 dicembre 1975, n. 724 (artt. 1, 3 e 7) che assoggetta l'importazione di tabacchi lavorati provenienti da Paesi CEE ad una "sovraimposta di confine" e che istituisce, per essi, depositi di distribuzione all'ingrosso soggetti ad autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, non contrasta direttamente con il fondamentale principio del Trattato 25 marzo 1957 istitutivo della CEE (ricavabile, in particolare, dagli artt. 12, 37 e 95), secondo cui il fine principale della Comunità è quello di promuovere, mediante l'instaurazione di un Mercato Comune ed il graduale avvicinamento delle politiche degli Stati aderenti, lo sviluppo armonioso dell'attività economica nell'ambito coperto dal Trattato stesso. Ciò perché, contrariamente al presupposto interpretativo comune alle anzidette questioni, la "sovraimposta di confine" non è un dazio doganale, ma corrisponde esattamente all'imposta di consumo gravante sui tabacchi di produzione nazionale (cfr. l'art. 2, l. n. 825 del 1965, nonché la l. n. 76 del 1985) ed ha lo scopo di uniformare al trattamento fiscale di questi ultimi quello dei tabacchi di produzione CEE, evitando così diversità di trattamento. Non sussistendo violazione dell'invocato principio del Trattato, risulta, pertanto, inconferente il richiamo all'art. 11 Cost.. (Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 7 l. 10 dicembre 1975, n. 724, in riferimento agli artt. 11 e 3 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 11 cost. · Art. 1 Disposizioni sull'importazione e commercializzazione allo ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi esteri · Art. 3 Disposizioni sull'importazione e commercializzazione allo ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi esteri

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1975-12-10;724~art1 · fonte del testo