Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 gennaio 1976 al 1 aprile 2010. Leggi il testo vigente →
L'articolo 341 del testo unico delle leggi doganali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e' sostituito dal seguente: "Ai fatti di contrabbando che abbiano per oggetto tabacchi di provenienza estera si applicano esclusivamente le disposizioni di questo titolo. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge 3 gennaio 1951, n. 27, limitatamente alle violazioni accertate fuori degli spazi doganali". In deroga alla norma dell'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le disposizioni del presente articolo si applicano, se piu' favorevoli, anche ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1976 al 1 aprile 2010
