Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti

Art. 3 — Società per la cartolarizzazione dei crediti

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La societa' cessionaria, o la societa' emittente titoli se diversa dalla societa' cessionaria, hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei crediti. I crediti relativi a ciascuna operazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa' e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi. Alla societa' cessionaria e alla societa' emittente titoli si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico bancario, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2 e 3, lettere b) e c), nonche' le corrispondenti norme sanzionatorie previste daltitolo VIII dello stesso testo unico.

Testo in vigore dal 14 maggio 1999 al 19 settembre 2010

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