Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti

Art. 3 — Società per la cartolarizzazione dei crediti

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La societa' cessionaria, o la societa' emittente titoli se diversa dalla societa' cessionaria, hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei crediti. I crediti relativi a ciascuna operazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa' e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi. (( Le societa' di cui al comma 1 possono aprire conti correnti segregati presso la banca depositaria ovvero presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), dove vengano accreditate le somme corrisposte dai debitori ceduti nonche' ogni altra somma pagata o comunque di spettanza della societa' ai sensi delle operazioni accessorie condotte nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti dell'operazione. Le somme accreditate su tali conti segregati costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del depositario e da quello degli altri depositanti. Su tali somme non sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 e tali somme possono essere utilizzate esclusivamente per il soddisfacimento di crediti vantati dai soggetti di cui al comma 2 e dalle controparti dei contratti derivati con finalita' di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti, nonche' per il pagamento degli altri costi dell'operazione. In caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti di cui al titolo IV del testo unico bancario, nonche' di procedure concorsuali o di accordi di ristrutturazione, le somme accreditate su tali conti non sono considerate come rientranti nel patrimonio del soggetto e non sono soggette a sospensione dei pagamenti e vengono integralmente restituite alla societa' per conto della quale e' avvenuto l'incasso, secondo i termini contrattuali e comunque senza la necessita' di attendere i riparti e le altre restituzioni. 2-ter. I soggetti che svolgono, anche su delega dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, possono aprire presso banche conti correnti segregati dove vengano accreditate le somme incassate per conto della societa' cessionaria o della societa' emittente dai debitori ceduti. Sulle somme accreditate sui conti segregati, non sono ammesse azioni da parte dei creditori dei soggetti che svolgono i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute alla societa' cessionaria o emittente. In caso di avvio di procedimenti concorsuali o di accordi di ristrutturazione, le somme accreditate sui conti segregati, per un importo pari alle somme incassate e dovute alla societa' cessionaria o emittente, non vengono considerate come rientranti nel patrimonio del soggetto che svolge i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), e vengono integralmente restituite alla societa' per conto della quale e' avvenuto l'incasso, secondo i termini contrattuali e comunque senza la necessita' di attendere i riparti e le altre restituzioni)) Le societa' di cui al comma 1 si costituiscono in forma di societa' di capitali. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti per finalita' statistiche, la Banca d'Italia, in base alle deliberazioni del CICR, puo' imporre alle societa' di cui al comma 1 obblighi di segnalazione ulteriori relativi ai crediti cartolarizzati al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti cui i crediti si riferiscono. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218

5

Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo in vigore dal 22 febbraio 2014 al 21 agosto 2014

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urn:nir:stato:legge:1999-04-30;130~art3 · fonte su Normattiva