Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti

Art. 3 — Società per la cartolarizzazione dei crediti

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La societa' cessionaria, o la societa' emittente titoli se diversa dalla societa' cessionaria, hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei crediti. I crediti relativi a ciascuna operazione (((per tali intendendosi sia i crediti vantati nei confronti del debitore o dei debitori ceduti, sia ogni altro credito maturato dalla societa' di cui al comma 1 nel contesto dell'operazione), i relativi incassi e le attivita' finanziarie acquistate con i medesimi)) costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa' e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi. (( Non sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 sui conti delle societa' di cui al comma 1 aperti presso la banca depositaria ovvero presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), dove vengono accreditate le somme corrisposte dai debitori ceduti nonche' ogni altra somma pagata o comunque di spettanza della societa' ai sensi delle operazioni accessorie condotte nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti dell'operazione. Tali somme possono essere utilizzate dalle societa' di cui al comma 1 esclusivamente per il soddisfacimento di crediti vantati dai soggetti di cui al comma 2 e dalle controparti dei contratti derivati con finalita' di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti, nonche' per il pagamento degli altri costi dell'operazione. In caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti di cui al titolo IV del testo unico bancario, nonche' di procedure concorsuali, le somme accreditate su tali conti e quelle affluite in corso di procedura non sono soggette a sospensione dei pagamenti e vengono immediatamente e integralmente restituite alla societa' senza la necessita' di deposito di domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di fuori dei piani di riparto o di restituzione di somme. )) (( Sui conti correnti dove vengono accreditate le somme incassate per conto delle societa' di cui al comma 1 corrisposte dai debitori ceduti - aperti dai soggetti che svolgono nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, anche su delega dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), non sono ammesse azioni da parte dei creditori di tali soggetti se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute alle societa' di cui al comma 1. In caso di avvio nei confronti di tali soggetti di procedimenti concorsuali, le somme accreditate su tali conti e quelle affluite in corso di procedura, per un importo pari alle somme incassate e dovute alle societa' di cui al comma 1, vengono immediatamente e integralmente restituite alle societa' di cui al comma 1 senza la necessita' di deposito di domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di fuori dei piani riparto o di restituzione di somme. )) Le societa' di cui al comma 1 si costituiscono in forma di societa' di capitali. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti per finalita' statistiche, la Banca d'Italia, in base alle deliberazioni del CICR, puo' imporre alle societa' di cui al comma 1 obblighi di segnalazione ulteriori relativi ai crediti cartolarizzati al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti cui i crediti si riferiscono. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218

5

Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo in vigore dal 21 agosto 2014 al 1 dicembre 2021

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urn:nir:stato:legge:1999-04-30;130~art3 · fonte su Normattiva