Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti

Art. 3 — Società per la cartolarizzazione dei crediti

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La societa' cessionaria, o la societa' emittente titoli se diversa dalla societa' cessionaria, hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei crediti. I crediti relativi a ciascuna operazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa' e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi. (( Le societa' di cui al comma 1 si costituiscono in forma di societa' di capitali. ))

Testo in vigore dal 19 settembre 2010 al 18 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1999-04-30;130~art3 · fonte su Normattiva