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Entro tre mesi dalla costituzione del nuovo consiglio di amministrazione viene stipulata una nuova convenzione tra la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al fine di adeguare la convenzione stessa alle prescrizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223. La convenzione disciplina, in attuazione della vigente normativa in materia, i compiti e gli obblighi particolari posti a carico della societa' concessionaria. tale convenzione determina altresi' l'ammontare del canone di abbonamento alla radiotelevisione, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, la quota di esso di competenza della societa' concessionaria stabilita per legge, la percentuale ad essa spettante per gli oneri di riscossione, nonche' l'ammontare del canone di concessione, proporzionato a quello sostenuto dalle imprese radiotelevisive private. Qualora non si provveda entro il 31 dicembre 1993, per l'anno 1994 il canone di abbonamento alla radiotelevisione viene rivalutato in misura comunque non superiore al tasso di inflazione registrato nell'anno solare precedente. Prima che sia resa esecutiva, la convenzione e' trasmessa alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che esprime il parere entro trenta giorni.

Testo in vigore dal 26 giugno 1993 al 6 maggio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1993-06-25;206~art4 · fonte su Normattiva