Art. 11
Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.
Testo vigente dal 20 febbraio 1948
Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.
Testo vigente dal 20 febbraio 1948
2 pronunce che riguardano l’art. 11, dalle Rassegne del Massimario.
Nel cd. giornalismo d'inchiesta - che rappresenta una tipologia di informazione connotata dall'autonoma ricerca e acquisizione della notizia da parte del giornalista -, ai fini dell'integrazione della scriminante del diritto di cronaca e di critica deve farsi una diversa e meno rigorosa applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia e della continenza espositiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione all'avvenuta divulgazione, nell'ambito di una trasmissione televisiva a diffusione nazionale, del nominativo della società proprietaria del terreno del quale l'autorità giudiziaria aveva disposto una perquisizione alla ricerca del corpo di una persona scomparsa quindici anni prima, aveva ritenuto non integrato il requisito della continenza formale senza effettuare un'adeguata valutazione della rilevanza dell'informazione, dall'angolo visuale dei rapporti intercorsi tra tale società e il soggetto sospettato dell'omicidio della persona suddetta).
Art. 11 · Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 21 cost.
In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel cd. giornalismo d'inchiesta, connotato dalla ricerca ed acquisizione autonoma, diretta ed attiva, della notizia da parte del professionista, l'esimente del diritto di cronaca, pur implicando una meno rigorosa, e comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia, non consente di denunciare presunti fatti illeciti che, alla stregua del motivato e insindacabile apprezzamento del giudice di merito, per un verso, difettino non solo della prova di verità storica ma anche di quella di plausibilità e verosimiglianza (anche in ragione del carattere ignoto delle fonti e degli elementi su cui si basa il relativo racconto) e, per altro verso, assumano una particolare valenza denigratoria, risolvendosi nella gratuita formulazione, senza alcun valido fondamento, di censure etiche e deontologiche.
Art. 11 · Art. 21 cost. · Art. 595 c.p. · Art. 51 c.p.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
É manifestamente inammissibile, perché irrilevante nel giudizio 'a quò, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., nella parte in cui, escludendo dalla responsabilità civile ivi prevista il proprietario ed editore del sito web, sul quale vengono diffusi giornali telematici, accorderebbe una tutela ingiustificatamente più ampia alle persone offese da reati commessi col mezzo della carta stampata, rispetto a quelle che il medesimo reato abbiano subito col mezzo di un giornale telematico. L'eventuale accoglimento della questione, infatti, non potrebbe condurre ad una pronuncia di condanna al risarcimento del danno del presunto responsabile civile, perché una condotta può essere assunta a fonte di responsabilità civile solo se l'agente abbia violato un preciso obbligo giuridico vigente al momento in cui la condotta fu posta in essere. Sui limiti dell'efficacia retroattiva delle sentenze della Corte costituzionale riguardo a comportamenti conformi alla norma anteriormente alla sentenza di incostituzionalità, v. sent. n. 202 del 1991; ord. n. 71 del 2009.
Art. 3 cost. · Art. 11 Disposizioni sulla stampa
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità degli articoli 11 e 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e 596 bis del codice penale, in quanto erroneamente interpretati nel senso "della loro applicabilità nei confronti del direttore ed editore del giornale, anche nei casi in cui l'autore delle opinioni sia ammesso alla garanzia dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione", sollevata in riferimento a tale disposizione - contenente l'esonero dalla responsabilità del parlamentare per le opinioni espresse, anche a mezzo della stampa - che si vorrebbe estendere al direttore del giornale e all'editore; il rimettente ha infatti sottoposto alla Corte una questione di interpretazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, che egli stesso potrebbe adottare superando i dubbi di costituzionalità, e non già una questione concernente il contrasto tra il significato da attribuire alle norme ordinarie da applicare nel giudizio 'a quò e il parametro costituzionale evocato. A.G.
Art. 68 cost. · Art. 3 c.p. · Art. 596-bis c.p. · Art. 11 Disposizioni sulla stampa
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1948-02-08;47~art11 · fonte del testo