Art. 12 — Riparazione pecuniaria
Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa puo' chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma e' determinata in relazione alla gravita' dell'offesa ed alla diffusione dello stampato.
Testo vigente dal 20 febbraio 1948
