Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicita' affine

Art. 15 — Tariffa normale per la pubblicità affine speciale eseguita in via ambulante o con veicoli

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[1]Per la pubblicita' ambulante mediante circolazione di persone o distribuzione a mano di manifestini o di altro materiale pubblicitario, eseguita con le modalita' e nei limiti indicati nell'articolo 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, la tariffa normale dell'imposta, per ciascuna persona o distribuzione e per ogni giorno, indipendentemente dalla misura del quadro e dal numero dei manifestini o degli altri mezzi pubblicitari, non puo' superare i seguenti limiti:

[2]Comuni di classe I........ L. 1.000 " " II........ " 800 " " III........ " 600 " " IV........ " 200 " " V........ " 150 " " VI........ " 100 " " VII........ " 80

[3]Per pubblicita' ambulante effettuata in forma sonora o con luce, nei vari modi previsti dalla presente legge, l'imposta e' aumentata del cinquanta per cento. Per il lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario da veicoli, indipendentemente dall'applicazione degli articoli 17, 18 e 19, la tariffa massima dell'imposta dovuta a ciascun comune nel quale il lancio si effettua e' di cinque volte quella prevista dal primo comma.

Testo in vigore dal 29 luglio 1961 al 1 gennaio 1973

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 131/1973

    Ha colpito questo articolo
    16 luglio 1973

    L'art. 15 della legge 5 luglio 1961, n. 641, nella parte in cui dispone, in relazione all'art. 2, secondo e terzo comma, stessa legge, che siano soggette all'imposta sulla pubblicità affine, quelle forme di propaganda ideologica effettuate, senza motivi di lucro, a cura diretta dell'interessato, contrasta con gli artt. 21 e 53, primo comma, della Costituzione. Invero la sottoposizione a tributo di tali attività - come l'esporre un cartello o il distribuire personalmente manifesti - contrasta con il principio della capacità contributiva, perché non è dato ravvisare alcuna manifestazione di reddito o di spesa cui collegare l'imposizione stessa e con l'art. 21 della Costituzione, sussistendo un onere non giustificato che rende più difficile - e in alcuni casi limite impossibile - l'espressione del pensiero.

    Art. 15 Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicita' affine · Art. 2 Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicita' affine

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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