Art. 15 — Tariffa normale per la pubblicità affine speciale eseguita in via ambulante o con veicoli
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[1]Per la pubblicita' ambulante mediante circolazione di persone o distribuzione a mano di manifestini o di altro materiale pubblicitario, eseguita con le modalita' e nei limiti indicati nell'articolo 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, la tariffa normale dell'imposta, per ciascuna persona o distribuzione e per ogni giorno, indipendentemente dalla misura del quadro e dal numero dei manifestini o degli altri mezzi pubblicitari, non puo' superare i seguenti limiti:
[2]Comuni di classe I........ L. 1.000 " " II........ " 800 " " III........ " 600 " " IV........ " 200 " " V........ " 150 " " VI........ " 100 " " VII........ " 80
[3]Per pubblicita' ambulante effettuata in forma sonora o con luce, nei vari modi previsti dalla presente legge, l'imposta e' aumentata del cinquanta per cento. Per il lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario da veicoli, indipendentemente dall'applicazione degli articoli 17, 18 e 19, la tariffa massima dell'imposta dovuta a ciascun comune nel quale il lancio si effettua e' di cinque volte quella prevista dal primo comma.
Testo in vigore dal 29 luglio 1961 al 1 gennaio 1973
