Art. 2 — Tariffe comunali per il servizio delle pubbliche affissioni e per la pubblicità affine
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Le pubbliche affissioni, che costituiscono servizio comunale, importano il pagamento di un diritto per la prestazione effettuata a favore del committente. La pubblicita' affine, che si effettua a diretta cura degli interessati, comporta il pagamento di una imposta per il solo fatto della esposizione del materiale pubblicitario. Le relative tariffe sono deliberate dal Consiglio comunale ai termini della presente legge. E' fatto salvo il pagamento dell'imposta erariale di pubblicita' prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 324. Le norme sull'accertamento, sulla riscossione e sulla procedura contenziosa stabilite per le imposte di consumo dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, si applicano - in quanto compatibili - per i diritti sulle pubbliche affissioni e per l'imposta sulla pubblicita' affine.
Testo in vigore dal 29 luglio 1961 al 1 gennaio 1973
