Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicita' affine
Art. 23 — Diritto fisso di commissione
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I comuni possono percepire, sia per le pubbliche affissioni su per la pubblicita' affine, un diritto fisso per ogni singola commissione, nella misura massima di lire 300, per i comuni delle prime due classi, di lire 200 per quelle delle successive due classi e di lire 100 per i rimanenti.
Testo in vigore dal 29 luglio 1961 al 1 gennaio 1973
