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Le contravvenzioni alle norme della presente legge sono punite, salvo che il fatto costituisca un diverso recato, con l'ammenda da lire diecimila a lire centomila, oltre il pagamento dei diritti dovuti. Le contravvenzioni alle norme regolamentari emanate dai comuni in esecuzione della presente legge sono punite con l'ammenda da lire cinquemila a lire cinquantamila. Resta ferma l'applicazione di ogni altra disposizione contenuta nella legge comunale e provinciale in materia di contravvenzioni.

Testo in vigore dal 29 luglio 1961 al 1 gennaio 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;641~art26 · fonte del testo