Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicita' affine

Art. 27 — Adozione delle tariffe comunali e relativi controlli

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Le tariffe dei diritti per il servizio delle pubbliche affissioni e dell'imposta sulla pubblicita' affine sono stabilite con apposita deliberazione da sottoporsi alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa, non oltre il 1 agosto di ciascun anno, ai fini dell'applicazione nell'anno successivo. Qualora tali deliberazioni non vengano adottate nel termine anzidetto, s'intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso. Il prefetto trasmette copia delle tariffe approvate al Ministero delle finanze che, ai sensi dell'articolo 273 del testo unico sulla finanza locale puo', d'intesa con il Ministero dell'interno, annullare le tariffe anzidette, in tutto o in parte, udito il Consiglio di Stato, in quanto siano contrarie a disposizioni di legge o di regolamenti generali.

Testo in vigore dal 29 luglio 1961 al 1 gennaio 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;641~art27 · fonte del testo