Art. 30 — Disposizioni transitorie
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Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvederanno a rivedere i propri regolamenti speciali concernenti il servizio delle pubbliche affissioni e la pubblicita' affine ed a deliberare le nuove tariffe in conformita' alle disposizioni contenute negli articoli precedenti. Ferma restando la prescrizione stabilita dall'articolo 48, secondo comma, del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, per le affissioni e la pubblicita' affine effettuate prima o dopo il 3 luglio 1950 e per le quali non sia stato pagato ai comuni alcun diritto od imposta, come previsto dalle norme generali e locali precedentemente vigenti, i comuni stessi avranno diritto di chiedere gli arretrati in base alle tariffe vigenti alla data del 2 luglio 1959. Per i pagamenti di cui al comma precedente e' concessa una rateizzazione fino a diciotto rate bimestrali. Qualora i pagamenti siano effettuati in una unica soluzione ed entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' concessa una riduzione del 20 per cento.
Testo in vigore dal 29 luglio 1961 al 9 giugno 1963
