Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 giugno 1963 al 1 gennaio 1973. Leggi il testo vigente →

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvederanno a rivedere i propri regolamenti speciali concernenti il servizio delle pubbliche affissioni e la pubblicita' affine ed a deliberare le nuove tariffe in conformita' alle disposizioni contenute negli articoli precedenti. Ferma restando la prescrizione stabilita dall'articolo 48, secondo comma, del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, per le affissioni e la pubblicita' affine effettuate prima o dopo il 3 luglio 1950 e per le quali non sia stato pagato ai comuni alcun diritto od imposta, come previsto dalle norme generali e locali precedentemente vigenti, i comuni stessi avranno diritto di chiedere gli arretrati in base alle tariffe vigenti alla data del 2 luglio 1959.1 Per i pagamenti di cui al comma precedente e' concessa una rateizzazione fino a diciotto rate bimestrali. Qualora i pagamenti siano effettuati in una unica soluzione ed entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' concessa una riduzione del 20 per cento.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 24 - 30 maggio 1963, n. 73 (in G.U. 1a s.s. 08/06/1963, n. 153) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 30, secondo comma, della legge 5 luglio 1961, n. 641, contenente disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicita' affine, in riferimento all'art. 136 della Costituzione".

Testo in vigore dal 9 giugno 1963 al 1 gennaio 1973

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 73/1963

    Ha colpito questo articolo
    30 maggio 1963

    La norma contenuta nell'art. 136 della Costituzione, sulla quale poggia il contenuto pratico di tutto il sistema delle garanzie costituzionali, toglie immediatamente ogni efficacia (dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione) alla norma dichiarata illegittima; della quale, pertanto, non è consentito al legislatore ordinario di prolungare la vita sino all'entrata in vigore della nuova legge. (Specie: Art. 30, secondo comma, della legge 5 luglio 1961, n. 64, secondo il quale "per le affissioni e la pubblicità affine, effettuate prima o dopo il 3 luglio 1959, e per le quali non sia stato pagato ai comuni alcun diritto od imposta, come previsto dalle norme generali e locali precedentemente in vigore" i comuni stessi avranno diritto di chiedere gli arretrati in base alle tariffe vigenti alla data del 2 luglio 1959". E tali tariffe erano state fissate dai singoli comuni in virtù dell'art. 2 del D.L. 8 novembre 1947, n. 1417 dichiarato costituzionalmente illegittimo, limitatamente alla suddetta forma di pubblicità, con sentenza n. 36 del 16 giugno 1953, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1959).

    Art. 136 cost. · Art. 30 Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicita' affine

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 giugno 1963

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1961 al 9 giugno 1963.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 24 - 30 maggio 1963, n. 73 (in G.U. 1a s.s. 08/06/1963, n. 153) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 30, secondo comma, della legge 5 luglio 1961, n. 641, contenente disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicita' affine, in riferimento all'art. 136 della Costituzione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-07-05;641~art30 · fonte del testo