Art. 30 — Disposizioni transitorie
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 639.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 639.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
La norma contenuta nell'art. 136 della Costituzione, sulla quale poggia il contenuto pratico di tutto il sistema delle garanzie costituzionali, toglie immediatamente ogni efficacia (dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione) alla norma dichiarata illegittima; della quale, pertanto, non è consentito al legislatore ordinario di prolungare la vita sino all'entrata in vigore della nuova legge. (Specie: Art. 30, secondo comma, della legge 5 luglio 1961, n. 64, secondo il quale "per le affissioni e la pubblicità affine, effettuate prima o dopo il 3 luglio 1959, e per le quali non sia stato pagato ai comuni alcun diritto od imposta, come previsto dalle norme generali e locali precedentemente in vigore" i comuni stessi avranno diritto di chiedere gli arretrati in base alle tariffe vigenti alla data del 2 luglio 1959". E tali tariffe erano state fissate dai singoli comuni in virtù dell'art. 2 del D.L. 8 novembre 1947, n. 1417 dichiarato costituzionalmente illegittimo, limitatamente alla suddetta forma di pubblicità, con sentenza n. 36 del 16 giugno 1953, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1959).
Art. 136 cost. · Art. 30 Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicita' affine
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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3 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 9 giugno 1963 al 1 gennaio 1973. 175 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvederanno a rivedere i propri regolamenti speciali concernenti il servizio delle pubbliche affissioni e la pubblicita' affine ed a deliberare le nuove tariffe in conformita' alle disposizioni contenute negli articoli precedenti. Ferma restando la prescrizione stabilita dall'articolo 48, secondo comma, del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, per le affissioni e la pubblicita' affine effettuate prima o dopo il 3 luglio 1950 e per le quali non sia stato pagato ai comuni alcun diritto od imposta, come previsto dalle norme generali e locali precedentemente vigenti, i comuni stessi avranno diritto di chiedere gli arretrati in base alle tariffe vigenti alla data del 2 luglio 1959. Per i pagamenti di cui al comma precedente e' concessa una rateizzazione fino a diciotto rate bimestrali. Qualora i pagamenti siano effettuati in una unica soluzione ed entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' concessa una riduzione del 20 per cento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 639
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-07-05;641~art30 · fonte del testo